Condizioni generali di contratto (CGC)

Condizioni generali di contratto per l’utilizzo della piattaforma friendlyway da parte di SaM Digital Solutions GmbH

SaM Digital Solutions GmbH (“SaM”) è il fornitore della piattaforma digitale friendlyway (“piattaforma friendlyway”), che comprende moduli per la segnaletica digitale interattiva, l’orientamento e la guida dei visitatori, la gestione dei visitatori e la conformità per i clienti aziendali. SaM fornisce ai clienti l’accesso alla piattaforma friendlyway e ne consente l’utilizzo come Software-as-a-Service (SaaS), oltre a fornire l’hardware necessario per accedere e utilizzare la piattaforma friendlyway.

  1. Ambito di applicazione
    1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (“CGC”) di SaM si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra SaM e il Cliente, qualora le offerte di servizi di SaM facciano riferimento alle presenti CGC. Il rapporto contrattuale tra SaM e il Cliente entra in vigore al momento della ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine emessa da SaM. La conferma d’ordine fa esplicito riferimento alle presenti CGC.
    2. Il Cliente è definito come la parte indicata come cliente nella conferma d’ordine.
    3. Le presenti CGC si applicano all’utilizzo della piattaforma friendlyway e alla vendita di hardware, come terminali e tablet, per l’utilizzo della piattaforma friendlyway (“hardware”).
    4. Le presenti CGC, comprese l’offerta di servizi e la conferma d’ordine, sono esclusivamente applicabili e accettate dal Cliente al momento dell’invio dell’ordine. Condizioni contrattuali contraddittorie o supplementari, in particolare le condizioni del Cliente, non sono applicabili, anche se SaM non ne contesta espressamente la validità.
  2. Oggetto e gerarchia delle norme
    1. L’ambito dei servizi per i moduli e l’hardware della piattaforma friendlyway è definito dall’offerta di servizi e descritto in modo più dettagliato nell’Appendice 1 – Descrizione del servizio e nelle specifiche contenute nella scheda tecnica. Le parti concordano che l’idoneità oggettiva della piattaforma e dell’hardware friendlyway per un uso normale, la qualità generale e le aspettative di qualità del cliente, nonché gli accessori e le istruzioni esistenti, sono irrilevanti ai fini della conformità contrattuale.
    2. Se i servizi includono uno o più moduli della piattaforma friendlyway, il Cliente riceve un diritto limitato nel tempo di utilizzare la piattaforma friendlyway come SaaS per il rispettivo modulo. Il periodo di diritto d’uso corrisponde alla durata iniziale specificata nell’offerta di servizi o al periodo di rinnovo ai sensi delle presenti CGC (“periodo di abbonamento”). Il periodo di abbonamento ha inizio alla conclusione del contratto, a meno che nell’offerta di servizi non sia definito un giorno specifico come data di inizio dell’abbonamento (“data di inizio dell’abbonamento”).
    3. Se i servizi includono anche l’hardware, il Cliente acquista l’hardware da SaM per un utilizzo a tempo indeterminato in conformità con le presenti CGC.
    4. L’offerta di servizi di SaM specifica la capacità di archiviazione della piattaforma friendlyway (“capacità di archiviazione”) e le rispettive tariffe per l’utilizzo della piattaforma friendlyway o il prezzo di acquisto dell’hardware (“remunerazione”).
  3. Conclusione del contratto
    1. Una volta che SaM ha fornito l’offerta di servizi al Cliente e ha ricevuto l’ordine del Cliente basato sull’offerta di servizi, il contratto (“Contratto”) tra SaM e il Cliente è concluso in conformità alle presenti CGC (compresi gli allegati) al momento della ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine emessa da SaM. I dettagli contrattuali relativi ai moduli e all’hardware della piattaforma friendlyway, al periodo di abbonamento e all’inizio dell’abbonamento sono definiti nell’offerta di servizi.
    2. Il Cliente può estendere i propri diritti di utilizzo della piattaforma friendlyway durante il periodo di abbonamento richiedendo spazio di archiviazione aggiuntivo, funzionalità, moduli o diritti di accesso aggiuntivi, confermati per iscritto da SaM, con riferimento ai costi aggiuntivi. Previa conferma da parte di SaM, l’estensione è efficace per il restante periodo di abbonamento ai sensi delle presenti CGC.
    3. I seguenti documenti costituiscono il contratto in ordine gerarchico decrescente:
      1. Offerta di servizi, con la riserva che, in caso di contraddizioni tra l’Appendice 3 – Accordo di elaborazione degli ordini e quello relativo al trattamento dei dati personali, prevarrà l’Appendice 3 – Accordo di elaborazione degli ordini
      2. Le presenti Condizioni Generali, fermo restando che in caso di conflitto tra l’Appendice 3 – Accordo sul trattamento dei dati e le presenti Condizioni Generali e/o qualsiasi altro allegato alle presenti Condizioni Generali in materia di trattamento dei dati personali, Appendice 3 – Accordo sul trattamento dei dati prevarrà sulle Condizioni Generali e/o su qualsiasi allegato e/o appendice associati;
      3. Allegati alle presenti CGC.
    4. Un documento di livello inferiore può sostituire un documento di livello superiore solo se fa espressamente riferimento alla disposizione del documento di livello superiore da sostituire.
    5. L’utilizzo della piattaforma friendlyway e/o delle sue funzioni è riservato esclusivamente alle imprese ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile tedesco (BGB). Gli imprenditori sono persone fisiche o giuridiche o società di persone con capacità giuridica che, al momento della conclusione del contratto, agiscono nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente.
    6. Salvo espressamente indicato in un altro documento che fa parte del Contratto, le clausole (“Clausole”) si riferiscono a una clausola delle presenti Condizioni Generali.
  4. Piattaforma friendlyway. Nella misura in cui l’offerta di servizi include la piattaforma friendlyway, si applica quanto segue
    1. Fornitura della piattaforma friendlyway
      1. Sulla base dell’offerta di servizi di SaM, SaM attiva l’accesso del cliente ai moduli concordati della piattaforma friendlyway per un periodo specificato e con le funzionalità concordate. L’ambito funzionale della piattaforma friendlyway risulta dalle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto (CGC), compreso Appendice 1 – Descrizione del servizio, e dall’offerta di servizi.
      2. SaM è responsabile del funzionamento e della manutenzione della piattaforma friendlyway e dell’infrastruttura IT. Il punto di fornitura del servizio è l’uscita del router presso il centro dati in cui è ospitata e gestita la piattaforma friendlyway. Il cliente deve garantire autonomamente la capacità di ricevere le funzioni fornite tramite la piattaforma friendlyway. Il cliente non ha alcun diritto di accesso ai codici sorgente della piattaforma friendlyway. Il funzionamento e la configurazione delle funzioni della piattaforma friendlyway a cui il cliente ha diritto sono di responsabilità del cliente, che deve garantire gli obblighi appropriati per i propri dipendenti.
      3. La disponibilità della piattaforma friendlyway e i dettagli dell’assistenza sono riportati nell’Appendice 2 – Accordo sul livello di servizio.
      4. SaM sottolinea espressamente che la possibilità effettiva per il cliente di utilizzare la piattaforma friendlyway e/o le sue funzioni dipende in larga misura dalla qualità delle reti e delle reti di telecomunicazione, che non sono servizi forniti da SaM né rientrano nella sfera di influenza di SaM. In particolare, interferenze radio, interferenze, condizioni atmosferiche o geografiche, nonché condizioni topografiche (ponti, gallerie, edifici, ecc.) o colli di bottiglia nella larghezza di banda presso i fornitori di servizi di telecomunicazione possono comportare limitazioni alla disponibilità della piattaforma friendlyway.
      5. Salvo diversamente concordato, il cliente non ha il diritto di fornire la piattaforma friendlyway utilizzando tecnologie e/o infrastrutture specifiche, inclusi software o soluzioni cloud e server o fornitori utilizzati da SaM, o come soluzione on-premise. SaM si riserva il diritto di modificare o cambiare le tecnologie e le infrastrutture utilizzate in qualsiasi momento e a sua discrezione. Fatti salvi accordi diversi derivanti dalle norme sulla protezione dei dati, ciò vale anche per le modifiche o i cambiamenti dei subappaltatori e dei fornitori di servizi utilizzati da SaM.
      6. SaM è autorizzata a bloccare l’accesso del cliente e/o del dipendente alla piattaforma friendlyway se:
        • vi sono prove che i dati di accesso sono stati o vengono utilizzati in modo improprio o sono stati o vengono trasmessi a terzi non autorizzati; e/o
        • il blocco è assolutamente necessario per motivi tecnici; e/o
        • SaM è tenuta per legge o per ordine del tribunale o delle autorità a bloccare l’accesso; e/o
        • il cliente ha inserito dati di contatto errati o inesatti e la comunicazione tra SaM e il cliente non è più possibile; e/o
        • il cliente ha fornito coordinate bancarie errate e non è garantito il regolare adempimento degli obblighi del cliente.
        • Nel decidere di bloccare l’accesso, SaM terrà adeguatamente conto degli interessi legittimi del cliente. SaM informerà il cliente del blocco in forma scritta o testuale entro e non oltre un (1) giorno lavorativo prima che il blocco abbia effetto, a condizione che la notifica sia giustificata, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti e sia coerente con lo scopo del blocco.
      7. SaM non crea backup dei dati memorizzati dal cliente. Il cliente è tenuto a creare backup dei dati inseriti nella piattaforma friendlyway. SaM non verifica individualmente l’accuratezza e la completezza dei backup dei dati e non è tenuta a farlo.
      8. SaM è autorizzata a subappaltare i servizi a sua discrezione.
      9. SaM ha il diritto di monitorare l’utilizzo della piattaforma friendlyway, i contenuti trasmessi alla piattaforma friendlyway dal cliente o i contenuti elaborati dal cliente sulla piattaforma friendlyway e/o le funzioni della piattaforma in conformità con la legge applicabile, in particolare la legge sulla protezione dei dati, e di raccogliere informazioni (tra cui, tra l’altro, informazioni tecniche e/o diagnostiche) da utilizzare per migliorare la piattaforma friendlyway e altri prodotti SaM e per verificare il rispetto del presente contratto.
    2. Diritti di utilizzo
      1. All’inizio dell’abbonamento, SaM concede al cliente un diritto non esclusivo, limitato nel tempo al rispettivo periodo di abbonamento, di utilizzare la piattaforma friendlyway come SaaS e/o le funzionalità concordate via Internet in conformità con il contratto; ciò include in particolare il diritto di creare singoli dipendenti del cliente come utenti finali della piattaforma friendlyway e di consentire loro di utilizzare la piattaforma e/o le funzioni durante il periodo di abbonamento.
      2. SaM si riserva tutti gli altri diritti relativi alla piattaforma friendlyway e/o alle sue funzionalità. In particolare, la concessione dei diritti di cui sopra non include alcun diritto di modificare, fornire pubblicamente o trasferire la piattaforma friendlyway e/o le sue funzionalità a terzi in casi diversi da quelli sopra indicati.
      3. I componenti della piattaforma friendlyway e/o delle funzionalità che rientrano chiaramente nei diritti di terzi, in particolare le licenze open source, sono esclusi dalla concessione dei diritti. I componenti divulgati da SaM come contenuti di terzi all’interno della piattaforma friendlyway e/o relativi alle funzionalità sono considerati riconoscibili. A tali componenti si applicano esclusivamente le condizioni di licenza pertinenti dei rispettivi terzi, in particolare le licenze open source applicabili.
      4. Al cliente è vietato effettuare il reverse engineering e tradurre la piattaforma in altre forme di codice (decompilazione). Lo stesso vale per la traduzione o lo smantellamento della piattaforma friendlyway e/o delle sue funzionalità o altri tentativi di accedere al codice sorgente della piattaforma.
      5. Il divieto di decodificare o modificare la piattaforma e/o le funzionalità di friendlyway non si applica se il cliente è autorizzato dalla legge applicabile, come le direttive UE sull’interoperabilità del software o la legislazione nazionale di attuazione.
      6. Tutti i diritti e i titoli relativi a programmi software, istruzioni di programma, sistemi, dati o materiali, procedure, processi e know-how di proprietà di SaM prima della conclusione del contratto (“Diritti SaM esistenti”) rimangono di proprietà esclusiva di SaM. SaM concede al cliente un diritto semplice, revocabile e geograficamente illimitato di utilizzare tali Diritti SaM esistenti, nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo del contratto.
      7. Tutti i diritti e i titoli relativi a programmi software, istruzioni, sistemi, dati e materiali forniti a SaM dal cliente prima o dopo il contratto (“Diritti preesistenti del cliente”) rimangono di proprietà esclusiva del cliente e saranno restituiti o distrutti su richiesta scritta dopo la risoluzione del contratto. Il cliente concede a SaM un diritto semplice, revocabile e illimitato dal punto di vista geografico di utilizzare tali diritti, nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo del contratto.
    3. Modifiche alla piattaforma friendlyway. SaM può apportare modifiche alla piattaforma friendlyway e/o alle sue funzioni alle seguenti condizioni:
      1. Estensioni. SaM è autorizzata, ma non obbligata, ad estendere e sviluppare ulteriormente l’ambito funzionale della piattaforma friendlyway, a condizione che ciò non leda gli interessi oggettivi del cliente. SaM si riserva il diritto di offrire estensioni opzionali e ulteriori sviluppi esclusivamente a pagamento. Se SaM rende disponibili gratuitamente funzioni estese o aggiuntive dopo la conclusione del contratto, queste sono considerate un servizio volontario fornito da SaM.
      2. Modifiche ragionevoli e insignificanti. SaM è autorizzata, ma non obbligata, a modificare la portata funzionale della piattaforma friendlyway in misura giustificata per il cliente. Una modifica è particolarmente giustificata se resa necessaria da un motivo importante, ad esempio interruzioni nella fornitura del servizio da parte di subappaltatori o per motivi di sicurezza, e se le caratteristiche specificate nel contratto e gli obblighi di servizio principali di SaM rimangono pienamente preservati. Se le modifiche giustificate non riguardano esclusivamente estensioni funzionali o elementi insignificanti dei servizi forniti da SaM (come modifiche giustificate nel layout e nella grafica), SaM informerà il cliente della modifica giustificata tramite e-mail almeno quattro (4) settimane prima della sua entrata in vigore.
      3. Altre modifiche. SaM è autorizzata, ma non obbligata, a limitare o interrompere la funzionalità della piattaforma friendlyway per motivi diversi da quelli indicati nelle sezioni 4.3.1 e 4.3.2 alle seguenti condizioni: SaM informerà il cliente per iscritto delle modifiche previste prima della loro entrata in vigore e indicherà separatamente le nuove norme e la data prevista per la loro attuazione. Contemporaneamente, SaM fisserà un termine ragionevole, di almeno due (2) mesi, entro il quale il cliente dovrà dichiarare se accetta le modifiche. Se entro tale termine, a partire dalla ricezione della comunicazione scritta, non viene presentata alcuna dichiarazione, le modifiche si considerano accettate. SaM informerà separatamente il cliente in merito a tali conseguenze giuridiche, ovvero il diritto di opposizione, il termine di opposizione e le implicazioni del silenzio, all’inizio di tale termine. Se il cliente si oppone alle modifiche previste, SaM può rescindere in via straordinaria il contratto, compresi tutti gli ordini, con un preavviso di tre (3) mesi, qualora non sia ragionevole aspettarsi che SaM continui a fornire i servizi senza tali modifiche.
    4. Documentazione. SaM fornisce al cliente la documentazione (“Documentazione”) relativa alla piattaforma friendlyway, nonché le istruzioni per il suo utilizzo in formato elettronico in lingua tedesca e/o inglese, disponibili online per il download e la distribuzione tra i dipendenti. Oltre a ciò, il cliente non è autorizzato a modificare, distribuire o divulgare pubblicamente la documentazione o le istruzioni per l’uso.
    5. Diritti di garanzia. Il cliente riconosce che il software, come la piattaforma friendlyway, in genere non è mai completamente privo di errori. In caso di difetti nella fornitura della piattaforma friendlyway, il cliente detiene esclusivamente i diritti di garanzia secondo le seguenti disposizioni:
      1. I difetti sono deviazioni dall’ambito contrattuale delle funzioni della piattaforma friendlyway che non sono semplicemente insignificanti.
      2. In caso di difetto, SaM provvederà, entro un termine ragionevole e previa ricezione di una notifica scritta o testuale da parte del cliente, a riparare la piattaforma friendlyway e/o le funzioni fornite tramite tale piattaforma o a fornirle nuovamente a sua discrezione. Anche la fornitura di istruzioni per l’uso che consentano al cliente di aggirare ragionevolmente i difetti per l’uso contrattuale della piattaforma friendlyway e/o delle sue funzioni è considerata un rimedio.
      3. Se la fornitura senza difetti della piattaforma friendlyway e/o delle sue funzionalità non avviene per motivi imputabili a SaM, anche dopo un ulteriore periodo ragionevole fissato per iscritto dal cliente, quest’ultimo si riserva il diritto di ridurre il compenso di un importo ragionevole. Il diritto di ridurre il compenso è limitato all’importo del compenso mensile associato al servizio difettoso.
      4. Se la riduzione di cui al punto 4.5.3 raggiunge l’importo massimo previsto al punto 4.5.3 per tre (3) mesi consecutivi, il cliente può recedere dal contratto senza preavviso.
      5. Le richieste di risarcimento danni sono soggette alle limitazioni di cui al punto 8 delle presenti Condizioni Generali.
      6. Il cliente non ha alcun diritto di garanzia nei confronti di SaM se modifica o interferisce in altro modo con la piattaforma friendlyway (o incarica terzi di modificarla o interferire con essa), o se la piattaforma friendlyway non viene utilizzata secondo i termini concordati in base alla documentazione, a meno che il cliente non dimostri che l’interferenza o l’uso non contrattuale non hanno causato il difetto.
      7. Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a SaM per iscritto o tramite SMS eventuali difetti riscontrati. In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione, il cliente non avrà diritto ad alcuna riduzione, risarcimento o diritto di recedere dal contratto a causa di tale difetto.
      8. Il cliente è inoltre tenuto a fornire a SaM assistenza gratuita nella risoluzione dei difetti, in particolare fornendo a SaM tutte le informazioni e i documenti necessari per analizzare e risolvere i difetti.
      9. Se SaM sostiene spese per indagare sui difetti segnalati nella piattaforma friendlyway e non sussiste alcun difetto, e il cliente avrebbe potuto rendersene conto, il cliente è tenuto a sostenere i costi sostenuti. Il calcolo di tali costi si basa sulle tariffe di remunerazione di SaM applicabili al momento in cui sono state sostenute le spese.
      10. Un difetto può sussistere anche se la piattaforma friendlyway non è idonea all’uso contrattuale, se la documentazione prevista dal contratto non è stata fornita o se sussiste un vizio giuridico.
      11. È esclusa la responsabilità di SaM per danni basati sulla responsabilità oggettiva (§ 536a del Codice civile tedesco, BGB) per difetti esistenti al momento della conclusione del contratto.
    6. Durata e cancellazione relativa alla piattaforma friendlyway
      1. Il presente contratto per l’utilizzo della piattaforma friendlyway ha inizio alla data di emissione della relativa conferma d’ordine da parte di SaM. La durata del contratto per l’utilizzo della piattaforma friendlyway è specificata nell’offerta di servizi, ma è di almeno 12 mesi (“Durata iniziale”) e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 12 mesi (“Periodi di rinnovo”) a meno che non venga disdetto per iscritto da una delle parti con un preavviso di 3 mesi prima della scadenza della Durata iniziale o del rispettivo Periodo di rinnovo.
      2. Inoltre, SaM ha il diritto di recedere dal contratto di utilizzo della piattaforma friendlyway senza preavviso se il cliente è inadempiente nei pagamenti concordati per più di sei (6) settimane, a condizione che SaM abbia precedentemente minacciato il recesso per iscritto o in forma testuale con un preavviso di due (2) settimane prima che il recesso abbia effetto.
      3. La risoluzione per giusta causa rimane invariata per entrambe le parti. Si considera che SaM abbia una giusta causa, in particolare, se:
        1. il cliente ha fornito informazioni errate sulla propria situazione finanziaria, influenzando in modo significativo la decisione di SaM di stipulare il presente contratto per l’utilizzo della piattaforma friendlyway e la fornitura dei servizi della piattaforma,
        2. il cliente violi colposamente i propri obblighi specificati nelle sezioni 6.4 e/o 6.5,
        3. si è verificato, o sussiste il rischio di, un significativo deterioramento della situazione finanziaria del cliente, che ne compromette la capacità di adempiere ai propri obblighi, oppure
        4. il cliente viola ripetutamente gli obblighi contrattuali e, nel caso di una violazione sanabile, non provvede a porvi rimedio entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto un avviso.
      4. La risoluzione del contratto per l’utilizzo della piattaforma friendlyway non influisce sul contratto di acquisto delle attrezzature.
      5. Alla risoluzione del contratto, indipendentemente dal motivo, SaM cancellerà i dati del cliente. SaM è autorizzata, ma non obbligata, a conservare i dati per motivi di sicurezza e integrità dei dati per un periodo di quattro settimane dopo la risoluzione, al fine di proteggere il cliente da una perdita accidentale dei dati. SaM ha inoltre il diritto di conservare i dati dopo la risoluzione se richiesto dalla legge o dalle autorità, in particolare per scopi commerciali o fiscali, o per far valere o difendere diritti legali.
  5. Acquisto di attrezzature Se l’ambito dei servizi include l’acquisto di attrezzature, si applicano le seguenti disposizioni:
    1. Consegna delle apparecchiature
      1. SaM vende le apparecchiature al cliente in conformità con le presenti Condizioni generali. Le apparecchiature vengono consegnate con il software operativo preinstallato. Il cliente è autorizzato a utilizzare il software operativo esclusivamente per l’applicazione prevista sulle apparecchiature. La documentazione relativa alle apparecchiature è fornita in lingua tedesca e consegnata in formato cartaceo o stampabile.
      2. Le apparecchiature saranno consegnate al cliente da una società di trasporti scelta da SaM. Il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale passa al cliente al momento della consegna delle apparecchiature. Salvo diversamente concordato, SaM si fa carico delle spese di spedizione e imballaggio, compresa l’assicurazione sul trasporto.
      3. SaM comunicherà al cliente la data di consegna delle apparecchiature dopo la conclusione del contratto.
      4. Al ricevimento delle apparecchiature, il cliente è tenuto a verificarne l’integrità e a comunicare immediatamente a SaM eventuali reclami (§ 377 HGB – Codice commerciale tedesco).
      5. Il cliente è responsabile dell’installazione e della messa in funzione dell’apparecchiatura.
      6. Salvo diversamente concordato, l’apparecchiatura sarà consegnata senza accessori.
      7. Il cliente deve assicurarsi che l’apparecchiatura sia idonea all’uso previsto.
    2. Riserva di proprietà. Le apparecchiature vendute rimangono di proprietà di SaM fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Fino al trasferimento della proprietà, il cliente è tenuto a trattare le apparecchiature con la dovuta cura. SaM deve essere immediatamente informata di qualsiasi sequestro, insolvenza, danno o perdita delle apparecchiature, nonché di eventuali cambiamenti di proprietà.
    3. Diritti di utilizzo
      1. Al momento della consegna delle apparecchiature, SaM concede al cliente un diritto non esclusivo, illimitato nel tempo e valido in tutto il mondo di utilizzare le apparecchiature e, se del caso, il software installato sulle apparecchiature per il funzionamento e l’utilizzo delle stesse (“software operativo”) in conformità con il contratto.
      2. Tutti gli altri diritti sul software operativo rimangono riservati a SaM o ai suoi licenziatari. In particolare, la concessione di cui sopra non include alcun diritto di modificare il software operativo, distribuirlo pubblicamente o trasferirlo a terzi, salvo quanto espressamente previsto sopra.
      3. Sono esclusi dai diritti concessi tutti i componenti del software operativo chiaramente soggetti a diritti di terzi, in particolare le licenze open source. Tali componenti sono considerati chiaramente identificabili se divulgati da SaM nell’apparecchiatura, nella Descrizione del servizio (Appendice 1) e/o come contenuto di terzi relativo alle sue funzionalità. A tali componenti si applicano esclusivamente i rispettivi termini di licenza di terzi, in particolare le licenze open source applicabili.
      4. Al cliente è vietato eseguire il reverse engineering o tradurre il software operativo in altre forme di codice (decompilazione). Tale divieto comprende la traduzione, la disassemblazione o altri tentativi di leggere il codice sorgente del software operativo.
      5. Il divieto di reverse engineering o di modifica del software operativo non si applica se il cliente ne ha diritto ai sensi della legge vigente, ad esempio in base alla direttiva UE sull’interoperabilità del software o alle corrispondenti leggi nazionali.
    4. Diritti di garanzia. Il cliente ha diritti di garanzia per i difetti dell’apparecchiatura esclusivamente secondo le seguenti condizioni:
      1. I difetti non consistono in mere deviazioni insignificanti dall’ambito funzionale dell’apparecchiatura concordato contrattualmente.
      2. In caso di difetto, SaM provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o sostituzione dell’apparecchiatura entro un periodo ragionevole dal ricevimento della comunicazione scritta o in forma testuale del difetto da parte del cliente. La riparazione comprende la fornitura di istruzioni d’uso che consentano al cliente di aggirare ragionevolmente i difetti per continuare a utilizzare l’apparecchiatura secondo il contratto.
      3. Se SaM non riesce a fornire apparecchiature prive di difetti anche entro un ulteriore periodo ragionevole stabilito per iscritto dal cliente, purché la responsabilità sia di SaM, il cliente si riserva il diritto di recedere dal contratto o di ridurre di conseguenza il corrispettivo.
      4. Il cliente non ha diritti di garanzia nei confronti di SaM se modifica o interferisce in altro modo con l’apparecchiatura (o affida a terzi modifiche o interferenze), oppure se l’apparecchiatura non viene utilizzata nelle condizioni contrattualmente concordate secondo la documentazione, a meno che il cliente non dimostri che l’interferenza o l’utilizzo non conforme non hanno causato il difetto.
      5. Il cliente deve notificare tempestivamente a SaM per iscritto o in forma testuale qualsiasi difetto riscontrato. Il mancato rispetto di tale obbligo di notifica comporta la decadenza dei diritti di garanzia del cliente relativi a tali difetti.
      6. Inoltre, il cliente deve fornire gratuitamente a SaM il supporto necessario per la rimozione dei difetti, in particolare fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie richieste da SaM per l’analisi e la correzione dei difetti.
      7. I diritti di garanzia del cliente relativi all’apparecchiatura nei confronti di SaM decadono dopo un anno dalla consegna dell’apparecchiatura al vettore. Tale limitazione non si applica alle richieste di risarcimento danni derivanti dalla violazione di obblighi riguardanti l’adempimento successivo delle obbligazioni di garanzia da parte di SaM. Le richieste di risarcimento danni basate sul rifiuto dell’adempimento successivo possono essere fatte valere entro il termine di prescrizione legale solo se il cliente ha fatto valere la richiesta di adempimento successivo entro il periodo abbreviato dei diritti per vizi.
      8. Se SaM sostiene costi per l’analisi di un difetto segnalato dal cliente e non sussiste alcun difetto (e il cliente avrebbe dovuto riconoscerlo), il cliente è tenuto a sostenere tali costi. Il calcolo dei costi si basa sulle tariffe di remunerazione applicabili di SaM al momento in cui le spese sono state sostenute.
      9. Un difetto può sussistere anche se l’apparecchiatura non è idonea all’uso contrattualmente previsto, se la documentazione richiesta non è stata fornita o se esiste un vizio giuridico.
  6. Obblighi e responsabilità del Cliente
    1. Il Cliente deve designare all’interno della propria azienda una persona di contatto (“Persona di Contatto del Cliente”) autorizzata a ricevere e a rilasciare dichiarazioni di volontà relative all’accordo con SaM.
    2. Il Cliente si impegna a istruire i propri dipendenti a trattare in modo confidenziale i dati di accesso alla piattaforma friendlyway e a informare immediatamente SaM in caso di sospetto che tali dati possano essere venuti a conoscenza di persone non autorizzate. Ciò include in particolare, ma non esclusivamente, le situazioni in cui il Cliente abbia motivo di ritenere che terzi abbiano ottenuto un accesso non autorizzato ai dati di accesso e/o alla piattaforma friendlyway. Per “terzi” si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche che non sono parte del contratto né dipendenti del Cliente.
    3. Il Cliente è tenuto a fornire gratuitamente a SaM i servizi di collaborazione necessari per l’erogazione dei servizi della piattaforma friendlyway e/o delle sue funzioni e/o per la prestazione di altri servizi.
    4. L’utilizzo della piattaforma friendlyway è consentito solo alle seguenti condizioni:
      1. Il Cliente si impegna a rispettare tutti i requisiti legali relativi alla raccolta, al trattamento e all’utilizzo dei dati forniti o trattati tramite la piattaforma friendlyway e/o le sue funzioni, in particolare, ma non solo, le disposizioni legislative applicabili, i requisiti normativi e/o le disposizioni delle autorità competenti. In particolare, il Cliente garantisce di non raccogliere, trattare o utilizzare dati personali senza il consenso esplicito dell’interessato o senza una base giuridica secondo il diritto tedesco.
      2. Il Cliente si impegna a non trasmettere o trattare tramite la piattaforma friendlyway alcun contenuto illegale, offensivo, razzista, discriminatorio, pornografico o osceno.
      3. Il Cliente si impegna a fornire ai propri dipendenti un’informativa sulla privacy relativa alla piattaforma friendlyway e a rispettarla. L’informativa deve spiegare in modo chiaro e comprensibile agli utenti finali quali informazioni degli utenti vengono raccolte dalla piattaforma friendlyway e/o dalle sue funzioni, come tali informazioni vengono utilizzate e in quale misura sono condivise con SaM o con terzi.
      4. Il Cliente concede a SaM un diritto d’uso semplice, illimitato nello spazio e nel tempo, su tutti i contenuti caricati sui server di SaM (o su quelli dei fornitori di servizi di SaM) nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma friendlyway da parte del Cliente (compresi i dipendenti del Cliente), nella misura necessaria per adempiere al contratto con il Cliente, in particolare per duplicare i contenuti e renderli disponibili ai dipendenti o a terzi in conformità alle impostazioni del Cliente. SaM ha il diritto di concedere sublicenze ai propri subfornitori qualora necessario per l’esecuzione del contratto. Per il resto, tale diritto d’uso non è trasferibile. SaM è autorizzata a conservare i contenuti per un periodo eccedente la durata contrattuale se necessario per motivi tecnici o legali. In particolare, SaM è autorizzata a conservare backup dei contenuti forniti e a memorizzare temporaneamente o permanentemente le informazioni necessarie per finalità di contabilità, documentazione e fatturazione.
      5. Il Cliente è tenuto a eseguire regolarmente copie di sicurezza dei dati inseriti nella piattaforma friendlyway in misura proporzionata al rischio, al fine di prevenire la perdita di dati in caso di errore. Ciò si applica sia ai dati memorizzati nei sistemi locali dei dipendenti, sia ai dati salvati dai dipendenti sulla piattaforma friendlyway.
      6. Il Cliente garantisce che dai propri sistemi IT, tramite le interfacce, vengano forniti solo dati rilevanti per la rispettiva funzione della piattaforma friendlyway. In particolare, tramite le interfacce non devono essere trasmessi (i) virus o altro software dannoso, (ii) contenuti in violazione della legge vigente o dei diritti di terzi (in particolare diritti d’autore e diritti della personalità), oppure (iii) altri contenuti incompatibili con il contratto. Tali obblighi si applicano parimenti a tutti i set di dati trasmessi al sistema di SaM.
      7. Il Cliente è tenuto a imporre ai propri dipendenti quegli obblighi derivanti dal presente contratto che siano necessari per l’utilizzo contrattuale della piattaforma friendlyway e dell’hardware da parte del Cliente e dei suoi dipendenti. Il Cliente deve adottare tutte le misure atte a garantire diritti sufficienti per concedere efficacemente i diritti previsti dalla sezione 6.4.3.
    5. Il Cliente può utilizzare la piattaforma friendlyway esclusivamente per gli scopi concordati dalle parti. In particolare, è espressamente vietato qualsiasi utilizzo della piattaforma friendlyway:
      1. per qualsiasi attività illegale; e
      2. per scopi impropri, quali il sovraccarico intenzionale dell’infrastruttura IT di SaM o l’esecuzione di test comparativi su di essa.
    6. Il Cliente manleva SaM da tutte le pretese avanzate da terzi nei confronti di SaM a causa dell’utilizzo colpevole della piattaforma friendlyway da parte del Cliente o dei suoi dipendenti in violazione del contratto. SaM informerà immediatamente il Cliente di eventuali pretese di terzi e, su richiesta, fornirà le informazioni e la documentazione necessarie per la difesa. Inoltre, SaM lascerà la difesa al Cliente oppure la coordinerà con il Cliente. In particolare, SaM non riconoscerà né contesterà pretese di terzi senza consultare preventivamente il Cliente. Le disposizioni della presente clausola si applicano in modo corrispondente alle penali contrattuali e alle sanzioni amministrative o giudiziarie di cui il Cliente è responsabile.
    7. Se il Cliente non adempie tempestivamente agli obblighi di cooperazione entro i termini concordati o entro un periodo ragionevole a seguito di richiesta di SaM, e SaM ne informa il Cliente, i termini e/o le scadenze contrattualmente vincolanti relativi alla fornitura della piattaforma friendlyway e/o delle funzionalità e/o all’erogazione dei servizi da parte di SaM si considerano prorogati del periodo necessario al Cliente per adempiere ai propri obblighi di cooperazione. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti da SaM a causa della violazione colpevole degli obblighi di cooperazione da parte del Cliente saranno rimborsati separatamente dal Cliente.
  7. Corrispettivo
    1. Il Cliente è tenuto a corrispondere il compenso concordato nell’offerta di servizi per l’utilizzo della piattaforma friendlyway e/o per l’acquisto dell’hardware specificato nell’offerta di servizi.
    2. Per l’utilizzo della piattaforma friendlyway, il Cliente deve pagare a SaM un canone mensile forfettario. Per l’hardware, il Cliente deve pagare a SaM un corrispettivo una tantum.
    3. Il corrispettivo è da intendersi al netto, cui si aggiunge l’IVA applicabile.
    4. Le fatture per l’utilizzo della piattaforma friendlyway vengono emesse anticipatamente all’inizio di ciascun periodo di fatturazione concordato. La fattura relativa all’hardware viene emessa dopo la conclusione del contratto. Il corrispettivo fatturato è esigibile entro quattordici (14) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. Qualora il Cliente rilasci un mandato di addebito diretto SEPA, SaM non addebiterà l’importo della fattura sul conto concordato prima di sette (7) giorni dalla data della fattura e dalla relativa pre-notifica SEPA.
  8. Responsabilità
    1. SaM è responsabile senza limitazioni per i danni causati intenzionalmente o per colpa grave, nonché per lesioni alla vita, al corpo o alla salute, per la responsabilità da prodotto ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità da prodotto, e in tutti gli altri casi in cui la legge tedesca preveda una responsabilità obbligatoria e illimitata, come ad esempio in presenza di garanzie assunte.
    2. SaM è inoltre responsabile per i danni derivanti dalla violazione di obblighi cardinali. Gli obblighi cardinali sono obblighi fondamentali essenziali per il contratto, determinanti per la sua conclusione e sui quali le parti possono fare affidamento per il suo adempimento.
      1. Se SaM viola obblighi cardinali per colpa lieve, la sua responsabilità è limitata ai danni prevedibili da SaM al momento dell’esecuzione della prestazione e tipici nell’ambito del contratto.
      2. Salvo quanto diversamente previsto nella sezione 8, la responsabilità per danni derivanti da perdita di dati ai sensi della sezione 8.2 è limitata, nei casi di colpa lieve, ai costi di ripristino che si sarebbero verificati se il Cliente avesse effettuato regolarmente copie di sicurezza dei dati in conformità al rischio esistente.
    3. Salvo quanto diversamente specificato nelle sezioni 8.1 e 8.2, si applicano le seguenti limitazioni di responsabilità:
      1. La responsabilità complessiva di SaM per danni diretti/immediati in caso di semplice negligenza è limitata all’importo massimo pari al corrispettivo (100%) dovuto dal Cliente nell’anno civile in cui si sono verificati i danni. A titolo di chiarimento, tale limitazione di responsabilità si applica indipendentemente dal fondamento giuridico (ad es. inadempimento, impossibilità della prestazione, garanzia, ritardo, errore nella conclusione del contratto, violazione di un obbligo accessorio, illecito). Le parti concordano che tale limitazione sia ragionevole in considerazione dei potenziali danni del Cliente e dei possibili danni che possono sorgere nell’ambito del contratto.
      2. È esclusa la responsabilità per danni indiretti/consequenziali (ad es. perdita di utilizzo, perdita di profitto).
      3. È esclusa la responsabilità oggettiva ai sensi del §536a BGB per i difetti esistenti al momento della conclusione del contratto.
    4. Le limitazioni di responsabilità si applicano in modo corrispondente anche ai dipendenti, agenti e rappresentanti di SaM.
  9. Riservatezza
    1. Le parti riconoscono che, nel corso dell’esecuzione del contratto, possono acquisire informazioni sui prodotti (quali servizi, inclusa la piattaforma friendlyway e le sue funzionalità) dell’altra parte o sulle parti stesse, che sono di natura riservata e protetta (“Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate comprendono materiali e comunicazioni relativi alle operazioni aziendali e alle strategie di marketing di SaM o del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elenchi e profili di dipendenti e clienti, piani di progetto, piani pubblicitari, sviluppo, progettazione e programmazione, interfacce con la piattaforma friendlyway e funzionalità ivi disponibili, nonché qualsiasi informazione che una parte fornisca all’altra in relazione all’erogazione di servizi legati alla piattaforma friendlyway, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, programmi informatici, disegni tecnici, algoritmi, know-how, formule, procedure, idee, invenzioni (brevettabili o meno), schemi e altri piani tecnici o altre informazioni delle parti che, per loro natura, possano essere considerate protette e riservate, indipendentemente dal fatto che siano trasmesse oralmente, in formato stampato, scritto, grafico, fotografico o altro (incluse le informazioni ricevute, memorizzate o trasmesse elettronicamente), anche se non contrassegnate esplicitamente come Informazioni Riservate. Appunti, sintesi e analisi di tali informazioni redatti dalla parte ricevente sono anch’essi considerati Informazioni Riservate.
    2. Le parti tratteranno come riservate le Informazioni Riservate dell’altra parte per tutta la Durata Iniziale e/o la Durata Prolungata e per tre anni successivi, e non utilizzeranno tali Informazioni Riservate se non nella misura necessaria per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. Le parti non divulgheranno inoltre Informazioni Riservate a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra parte—fatte salve le società collegate ai sensi dei §§ 15 e seguenti AktG—purché ciascuna parte possa divulgare le Informazioni Riservate dell’altra parte nella misura in cui tale divulgazione sia stata approvata per iscritto dall’altra parte o sia necessaria per far valere i propri diritti ai sensi del Contratto.
    3. Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che:
      • sono o diventano di dominio pubblico o generalmente accessibili, a meno che tale pubblicazione o accessibilità non derivi da una violazione contrattuale da parte di una delle parti;
      • erano già in possesso della parte ricevente senza restrizioni prima della divulgazione ai sensi del contratto;
      • sono state trasferite alla parte ricevente dopo la divulgazione ai sensi del contratto da un terzo autorizzato a divulgare le informazioni senza obbligo di riservatezza;
      • sono state sviluppate dalla parte ricevente senza utilizzare Informazioni Riservate.
    4. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento, ciascuna parte può adempiere a un’ordinanza giudiziaria o a un provvedimento di altra autorità competente e divulgare le Informazioni Riservate dell’altra parte in conformità a tale provvedimento solo se:
      • salvo divieto di legge, informa preventivamente per iscritto l’altra parte della divulgazione, se il tempo tra l’emissione del provvedimento e la divulgazione lo consente, o, se il tempo non lo consente, informa tempestivamente l’altra parte dopo aver adempiuto all’ordinanza giudiziaria; e
      • collabora al meglio delle proprie possibilità con l’altra parte, a spese di quest’ultima, per ottenere un provvedimento di protezione o un trattamento riservato o adotta altre misure per evitare o limitare la divulgazione. Le parti convengono di non divulgare più Informazioni Riservate dell’altra parte di quanto sia necessario per adempiere al provvedimento pertinente.
  10. Protezione dei dati
    1. Le parti tratteranno i dati personali esclusivamente in conformità alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’UE (“GDPR”) e la Legge federale tedesca sulla protezione dei dati.
    2. Nella misura in cui SaM tratti dati personali per conto del Cliente, le parti stipuleranno un Accordo di Trattamento dei Dati allegato come Appendice 3 – Accordo di Trattamento dei Dati, in conformità alle disposizioni dell’articolo 28 GDPR.
  11. Marketing
    1. SaM è autorizzata a elencare il Cliente come cliente di riferimento nei materiali di marketing (inclusi i siti web), indicando la denominazione sociale completa e utilizzando il logo aziendale.
    2. Qualsiasi utilizzo o riferimento ai marchi e ai loghi di SaM (collettivamente, i “Marchi”) richiede il previo esplicito consenso scritto di SaM. Qualora SaM autorizzi il Cliente a utilizzare i marchi di SaM, il Cliente potrà utilizzarli esclusivamente nella misura espressamente consentita da SaM e per lo scopo esplicitamente autorizzato da SaM.
  12. Forza maggiore. Se una parte non è in grado di adempiere a un obbligo previsto dal Contratto a causa di eventi naturali o di altre circostanze al di fuori del proprio controllo (“Evento di Forza Maggiore”), essa informerà l’altra parte entro un termine ragionevole e compirà sforzi adeguati per eseguire comunque la prestazione. Al ricevimento di tale notifica, l’esecuzione del Contratto sarà sospesa. Se, trascorsi trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della notifica dell’Evento di Forza Maggiore, la parte non è ancora in grado di adempiere al Contratto, l’altra parte ha il diritto di recedere dal Contratto per iscritto, indicando il motivo.
  13. Disposizioni finali
    1. Le modifiche e gli accordi integrativi al contratto devono essere effettuati per iscritto. Ciò vale anche per la presente clausola sulla forma scritta.
    2. Il Cliente può compensare crediti nei confronti di SaM o far valere un diritto di ritenzione solo se la contropretesa non è contestata, è stata riconosciuta con sentenza dichiarativa oppure è in un rapporto sinallagmatico con la rispettiva pretesa.
    3. Salvo esplicito diverso accordo nel Contratto, il Cliente non è autorizzato ad assegnare o trasferire in altro modo a terzi crediti nei confronti di SaM senza il previo consenso scritto.
    4. La lingua del contratto è il tedesco. Le traduzioni in altre lingue sono fornite esclusivamente a scopo di comprensione e non sono giuridicamente vincolanti.
    5. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili.
    6. Il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o ad esso collegate è [Monaco di Baviera].
    7. Qualora singole disposizioni del Contratto siano o diventino invalide o inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In tali casi, le disposizioni invalide o inefficaci saranno interpretate, reinterpretate o sostituite in modo da raggiungere lo scopo giuridico ed economico perseguito.

Elenco delle appendici:

Appendice 1 – Descrizione dei Servizi

Appendice 2 – Accordo sul Livello di Servizio (Service Level Agreement)

Appendice 3 – Accordo di Trattamento dei Dati (Data Processing Agreement)

Appendice 1 – Descrizione dei Servizi

La piattaforma Friendlyway e l’hardware presentano le seguenti funzionalità e caratteristiche:

  1. Descrizione dei Servizi
    1. Moduli di Digital Signage interattivo e Infoboard (richiesto hardware adeguato).
      • Funzionalità per inserire contenuti multimediali e interattivi su dispositivi/monitor (hardware non incluso).
      • Sistema di gestione dei contenuti online per playlist multimediali.
      • Sistema di gestione dei contenuti online per ScreenFlow interattivi in HTML5.
      • Browser sicuro per applicazioni intranet e desktop, nonché per contenuti internet.
      • Funzionalità di integrazione sensori nell’hardware per attivare contenuti/funzioni.
    2. Moduli di gestione visitatori e self-check-in (richiesto hardware adeguato).
      • Modelli di invito via e-mail personalizzabili (in tedesco e inglese).
      • Funzionalità di invito di gruppo tramite e-mail.
      • Funzionalità di check-in con codice QR/PIN per ospiti registrati.
      • Funzionalità di auto-registrazione manuale per visite ad hoc.
      • Gestione centralizzata dei visitatori su più sedi.
      • Workflow alternativi per diversi tipi di visitatori (visite aziendali, servizi di consegna, fornitori e prestatori di servizi, ecc.).
      • Funzionalità per moduli/questionari personalizzati per check-in/registrazione.
      • Funzionalità di stampa dei badge visitatori con modelli personalizzati (richiesto hardware adeguato).
      • Funzionalità per l’emissione/recupero di carte di accesso opportunamente programmate per i visitatori (richiesto hardware adeguato e integrazione con sistema di gestione accessi).
      • Funzionalità di check-out visitatori.
      • Panoramica in tempo reale dei visitatori registrati tramite interfaccia web.
      • Panoramica in tempo reale dei visitatori registrati tramite dashboard.
      • Funzionalità di check-in e check-out manuale da parte del personale di reception tramite interfaccia web.
      • Report e registri dettagliati su visite e visitatori.
      • Modulo opzionale per la gestione e qualificazione dei prestatori di servizi (tipi A, B, C).
    3. Modulo WayFinding (richiesto hardware adeguato)
      • Funzionalità di mappe digitali interattive con ricerca e routing all’interno degli edifici del campus.
      • Funzionalità di editor online delle mappe per aggiornamento di POI e percorsi.
    4. Moduli di Video Calling (richiesto hardware adeguato)
      • Funzionalità di connessione audio o video dal terminale al software client sul computer del Cliente.
      • Funzionalità per la selezione dei partner di chiamata (rubrica).
      • (Opzionale) Integrazione con il sistema telefonico SIP del Cliente per consentire chiamate verso l’azienda o numeri interni.
      • (Opzionale) Integrazione con Microsoft Teams del Cliente per consentire chiamate con membri di Teams o numeri interni.
    5. Funzionalità generali della piattaforma friendlyway (indipendenti dai moduli)
      • Schermate di contenuto/utente e interfaccia applicativa (in tedesco e inglese).
      • Capacità generale di integrazione con sistemi SSO personalizzati e identity provider basati su protocolli SAML 2.0 o OIDC previa consultazione con SaM.
      • Amministrazione indipendente dei ruoli utente e dei diritti di accesso.
      • Integrazioni “out-of-the-box” con componenti hardware (lettori di carte, scanner di codici a barre, ecc.).
      • Alcune API per l’integrazione con i sistemi di gestione degli accessi del Cliente.
  2. 1.1 Spazio su disco SaM fornisce al Cliente 15 GB di spazio su disco per l’utilizzo della piattaforma friendlyway. Qualora il Cliente necessiti di spazio aggiuntivo, sarà necessario un accordo separato con SaM.
  3. Ambito di esclusione Le parti convengono che SaM non è tenuta a fornire servizi non elencati al punto 1 o nell’offerta di servizi. A titolo chiarificativo, e senza pretesa di completezza, si precisa espressamente che i seguenti servizi non sono inclusi nei servizi contrattuali:
    • Personalizzazione dei contenuti e delle impostazioni dell’account del Cliente e configurazione della piattaforma friendlyway.
    • Personalizzazione e manutenzione delle interfacce esistenti per soddisfare i requisiti del Cliente.
    • Integrazione della piattaforma friendlyway con i sistemi IT del Cliente (ad es. scambio di dati, monitoraggio).
    • Monitoraggio e gestione dei dispositivi terminali (terminali e chioschi) in relazione a esenzioni fiscali, aggiornamenti, sicurezza.
    • Creazione di backup e ripristino dei contenuti e dei dati del Cliente sulla piattaforma cloud friendlyway e sui dispositivi terminali.
    • Traduzione dei contenuti del Cliente in più lingue.

Appendice 2 – Accordo sul Livello di Servizio (SLA)

  1. Disponibilità
    1. Salvo diverso accordo con il Cliente, SaM metterà a disposizione la piattaforma friendlyway con una disponibilità del 99% al mese (“Tasso di disponibilità”).
    2. La piattaforma friendlyway è considerata disponibile se, nel periodo concordato, viene fornita o risulta accessibile in conformità al tasso percentuale di disponibilità concordato. Il Tasso di disponibilità è calcolato come segue:
      Disponibilità effettiva (in minuti) × 100 / Disponibilità totale (in minuti) = Tasso di disponibilità
    3. Il Tasso di disponibilità è definito come segue:
      • Disponibilità totale significa 24 ore al giorno per ciascun giorno del mese, espresse in minuti.
      • Disponibilità effettiva significa Disponibilità totale meno i tempi di inattività in minuti.
      • Tempi di inattività significa il periodo di tempo (in minuti) durante il quale il Cliente non può utilizzare la piattaforma friendlyway per le finalità contrattualmente previste; i tempi di inattività non includono tuttavia la mancata utilizzabilità della piattaforma dovuta a tempi di inattività giustificati.
      • Tempi di inattività giustificati includono:
      • interventi di manutenzione resi necessari in modo imprevedibile, purché tali interventi siano stati causati da forza maggiore o comunque non siano imputabili a SaM;
      • tempi di inattività dovuti ad attacchi di virus o hacker, a condizione che SaM abbia adottato le consuete misure di protezione;
      • tempi di inattività dovuti a richieste del Cliente, all’indisponibilità delle apparecchiature del Cliente o ad altre interruzioni causate dal Cliente (ad es. mancata cooperazione);
      • malfunzionamenti o tempi di inattività dovuti a guasti o deviazioni funzionali nelle interfacce integrate di sistemi terzi;
      • malfunzionamenti o tempi di inattività dovuti all’importazione errata o incoerente di dati da sistemi terzi;
      • malfunzionamenti o tempi di inattività causati da una configurazione o amministrazione errata o incoerente delle impostazioni di sistema o dei diritti utente nella piattaforma friendlyway effettuata dal Cliente;
      • tempi di inattività necessari per l’installazione di patch di sicurezza urgentemente necessarie;
      • interventi di manutenzione o altri servizi concordati con il Cliente durante i quali non è possibile accedere alla piattaforma friendlyway;
      • finestre di manutenzione regolari dal sabato alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 23:00.
    4. Su richiesta del Cliente, SaM presenterà un report sulla disponibilità mensile.
  2. Risoluzione dei malfunzionamenti.
    Qualora la piattaforma friendlyway non sia disponibile per l’uso in conformità al contratto (“Malfunzionamento”), SaM tratterà il Malfunzionamento come segue.
    1. Entro un periodo dipendente dalla classe del malfunzionamento, secondo quanto concordato nella tabella seguente, a decorrere dalla ricezione della segnalazione del Cliente
      • via e-mail a [email protected],
      • oppure tramite il portale online https://helpdesk.friendlyway.com/de/support/login,
      • oppure telefonicamente al numero 0049 (0) 89 58 80 44 40,

        SaM avvierà la risoluzione del Malfunzionamento e informerà il Cliente in merito (tempo di risposta) e risolverà il Malfunzionamento, se necessario mediante una soluzione alternativa ragionevolmente accettabile per il Cliente (tempo di ripristino).

        Classe di malfunzionamentoTempo di risposta (ore)Tempo di ripristino (ore)
        1424
        22448
        34872
    2. SaM assegnerà il Malfunzionamento a una classe di malfunzionamento tenendo conto delle seguenti considerazioni e degli interessi del Cliente:
      • Classe 1: malfunzionamenti gravi che impediscono l’utilizzo della piattaforma friendlyway; esempio: tutte o le principali funzionalità della piattaforma friendlyway indicate nella descrizione dei servizi nell’Allegato 1 non sono completamente disponibili; non esiste alcuna soluzione alternativa per il Cliente.
      • Classe 2: malfunzionamenti significativi che compromettono in modo sostanziale l’utilizzo della piattaforma friendlyway.
      • Classe 3: malfunzionamenti minori che non compromettono in modo sostanziale l’utilizzo della piattaforma friendlyway; esempio: errori di battitura nell’interfaccia utente.
    3. Una segnalazione di errore del Cliente deve contenere le seguenti informazioni:
      • nome e dati di contatto (numero di telefono o e-mail) della persona che effettua la segnalazione;
      • l’ora in cui l’errore si è verificato o è stato scoperto;
      • descrizione dettagliata dell’errore, inclusi screenshot e azioni dell’utente prima dell’errore;
      • una persona di contatto da parte del Cliente che possa fornire ulteriori informazioni per la diagnostica o la riproduzione dell’errore.
    4. Con la collaborazione del Cliente, SaM predisporrà un collegamento (via e-mail o interfacce) a un sistema di ticket management, al fine di ricevere automaticamente i ticket di servizio dal sistema del Cliente.
  3. Service hotline
    1. Il servizio clienti telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, ora tedesca, esclusi i giorni festivi in Baviera, nonché la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno.
    2. Tramite la service hotline, SaM fornisce assistenza telefonica in caso di errori, problemi applicativi, malfunzionamenti o altre difficoltà relative ai processi sulla piattaforma friendlyway. SaM non fornisce tramite la service hotline formazione o consulenza sul funzionamento quotidiano, sulle funzionalità o sul normale utilizzo della piattaforma friendlyway.
  4. Penali SLA
    1. In caso di mancato raggiungimento della disponibilità della piattaforma friendlyway garantita al punto 1.1 in un mese di calendario, il Cliente avrà diritto a crediti di servizio secondo la seguente scala.
    2. I crediti di servizio saranno compensati con il corrispettivo mensile del servizio del mese successivo oppure rimborsati alla cessazione del contratto.
    3. I crediti di servizio costituiscono il solo ed esclusivo indennizzo per il mancato rispetto dei livelli di disponibilità.
    4. Scala dei crediti di servizio

      Disponibilità effettivaCredito
      da 99,0% a 98,5%5% del corrispettivo mensile del servizio
      da 98,5% a 98,0%10% del corrispettivo mensile del servizio
      da 98,0% a 97,0%15% del corrispettivo mensile del servizio
      da 97,0% a 95,0%25% del corrispettivo mensile del servizio
      da 95,0% a 90,0%50% del corrispettivo mensile del servizio
      inferiore a 90,0%100% del corrispettivo mensile del servizio
    5. L’importo complessivo di tutti i crediti di servizio per mese di calendario è limitato al 100% del canone mensile del servizio.
    6. Diritto di recesso straordinario: Se la disponibilità scende al di sotto del 95% per tre mesi consecutivi o per quattro mesi nell’arco di un anno, il Cliente ha il diritto di recedere straordinariamente dal contratto con un preavviso di 30 giorni di calendario.
    7. I crediti di servizio non vengono concessi automaticamente, ma devono essere richiesti dal Cliente per iscritto (è sufficiente l’e-mail) entro 30 giorni dalla fine del mese di calendario interessato.
    8. In caso di riconoscimento, il credito di servizio sarà compensato con la fattura successiva oppure rimborsato entro 30 giorni.

Appendice 3 – Accordo di Esecuzione dell’Ordine

Clausole Contrattuali Standard

SEZIONE I

Clausola 1

Finalità e Ambito di Applicazione

  1. Le presenti clausole contrattuali standard (di seguito denominate “Clausole”) hanno lo scopo di garantire la conformità all’articolo 28, paragrafi (3) e (4), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR).
  2. I titolari e i responsabili del trattamento elencati nell’Appendice I hanno concordato le presenti Clausole per garantire la conformità all’articolo 28, paragrafi (3) e (4), del Regolamento (UE) 2016/679 o all’articolo 29, paragrafi (3) e (4), del Regolamento (UE) 2018/1725.
  3. Le presenti Clausole si applicano al trattamento dei dati personali come dettagliato nell’Appendice II.
  4. Gli Allegati I-IV costituiscono parte integrante delle presenti Clausole.
  5. Le presenti Clausole si applicano fatto salvo l’adempimento degli obblighi del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.
  6. Le presenti Clausole, di per sé, non garantiscono la conformità agli obblighi relativi ai trasferimenti internazionali di dati ai sensi del Capitolo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Immutabilità delle Clausole

  1. Le parti si impegnano a non modificare le presenti Clausole, salvo per completare o aggiornare le informazioni contenute negli allegati.
  2. Ciò non impedisce alle parti di incorporare le Clausole Contrattuali Standard qui previste in un accordo più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, a condizione che non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti Clausole né limitino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

  1. Quando nelle presenti Clausole sono utilizzati termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini avranno lo stesso significato previsto da tali regolamenti.
  2. Le presenti Clausole devono essere interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.
  3. Le presenti Clausole non devono essere interpretate in modo contrario ai diritti e agli obblighi stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, né in modo da limitare i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Prevalenza

In caso di contraddizione tra le presenti Clausole e le disposizioni di eventuali accordi collegati, esistenti o successivamente conclusi tra le parti, le presenti Clausole prevarranno.

Clausola 5 – opzionale

Vincolatività

  1. Un’entità che non è parte delle presenti Clausole può, con il consenso di tutte le parti, aderire in qualsiasi momento alle stesse come titolare o come responsabile del trattamento compilando gli allegati e firmando l’Appendice I.
  2. Dopo aver compilato e firmato gli allegati di cui al punto (a), l’entità aderente sarà trattata come parte delle presenti Clausole e avrà i diritti e gli obblighi di un titolare o di un responsabile del trattamento, come definiti nell’Appendice I.
  3. Nessun diritto o obbligo derivante dalle presenti Clausole si applicherà all’entità aderente per il periodo antecedente alla sua adesione in qualità di parte.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli delle operazioni di trattamento, in particolare le categorie di dati personali e le finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono riportati nell’Appendice II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

  1. Il responsabile del trattamento tratterà i dati personali esclusivamente sulla base di istruzioni documentate del titolare, salvo che sia obbligato a farlo in virtù del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro cui è soggetto. In tal caso, il responsabile informerà il titolare di tali requisiti legali prima del trattamento, a meno che la legge in questione non lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare può impartire ulteriori istruzioni per l’intera durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni devono sempre essere documentate.
  2. Il responsabile informerà immediatamente il titolare se ritiene che le istruzioni impartite da quest’ultimo violino il Regolamento (UE) 2016/679, il Regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati dell’Unione o degli Stati membri.

7.2. Limitazione della finalità

Il responsabile tratterà i dati personali esclusivamente per le finalità specifiche indicate nell’Appendice II, salvo ricevere ulteriori istruzioni dal titolare.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati dal responsabile solo per la durata specificata nell’Appendice II.

7.4. Sicurezza del trattamento

  1. Il responsabile implementerà almeno le misure tecniche e organizzative elencate nell’Appendice III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione contro violazioni della sicurezza che comportino la distruzione accidentale o illecita, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati (di seguito “Violazione dei dati personali”). Nella valutazione del livello di protezione adeguato, le parti terranno debitamente conto dello stato attuale delle conoscenze, dei costi di attuazione, della natura, della portata, delle circostanze e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per gli interessati.
  2. Il responsabile concederà al proprio personale l’accesso ai dati personali trattati solo nella misura strettamente necessaria per eseguire, gestire e monitorare l’Accordo. Il responsabile garantisce che le persone autorizzate a trattare i dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Qualora il trattamento riguardi dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica, o dati relativi a condanne penali e reati (di seguito “Dati sensibili”), il responsabile applicherà specifiche restrizioni e/o garanzie aggiuntive.

7.6. Documentazione e conformità alle Clausole

7.7. Utilizzo di Sub-responsabili

  1. AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il responsabile del trattamento ha l’autorizzazione generale del titolare a coinvolgere i sub-responsabili elencati in un elenco concordato. Il responsabile informerà espressamente il titolare per iscritto con almeno 30 giorni di calendario di anticipo in merito a qualsiasi modifica prevista a tale elenco mediante l’aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili, consentendo così al titolare un tempo sufficiente per sollevare obiezioni a tali modifiche prima che i relativi sub-responsabili vengano incaricati. Il responsabile fornirà al titolare le informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa esercitare il proprio diritto di opposizione.
  2. Quando il responsabile del trattamento incarica un sub-responsabile di svolgere specifiche attività di trattamento (per conto del titolare), tale incarico sarà disciplinato da un contratto che impone al sub-responsabile obblighi di protezione dei dati sostanzialmente equivalenti a quelli applicabili al responsabile ai sensi delle presenti clausole. Il responsabile garantirà che il sub-responsabile rispetti gli obblighi applicabili al responsabile ai sensi delle presenti clausole, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.
  3. Il responsabile fornirà al titolare, su richiesta di quest’ultimo, una copia di ciascun contratto di subappalto e di eventuali successive modifiche. Nella misura necessaria a proteggere segreti commerciali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile potrà oscurare il contenuto del contratto prima di fornirne una copia.
  4. Il responsabile rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare per garantire che il sub-responsabile adempia agli obblighi derivanti dal contratto concluso con il responsabile stesso. Il responsabile informerà il titolare qualora il sub-responsabile non adempia ai propri obblighi contrattuali.
  5. Il responsabile concorda con il sub-responsabile una clausola di beneficiario terzo in base alla quale, nel caso in cui il responsabile abbia cessato di esistere di fatto o giuridicamente o sia divenuto insolvente, il titolare ha il diritto di risolvere il contratto di subappalto e di incaricare il sub-responsabile di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali di dati

  1. Qualsiasi trasferimento di dati da parte del responsabile del trattamento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale avverrà solo sulla base di istruzioni documentate del titolare o per adempiere a una specifica disposizione del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro cui il responsabile è soggetto, e dovrà rispettare il Capitolo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.
  2. Il titolare concorda che, nei casi in cui il responsabile utilizzi un sub-responsabile ai sensi della Clausola 7.7 per svolgere specifiche attività di trattamento (per conto del titolare), e tali attività comportino un trasferimento di dati personali ai sensi del Capitolo V del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile e il sub-responsabile possano garantire la conformità al Capitolo V del Regolamento (UE) 2016/679 applicando le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione in conformità all’articolo 46(2) del Regolamento (UE) 2016/679, a condizione che siano soddisfatte le condizioni per l’utilizzo di tali clausole contrattuali standard.

Clausola 8

Supporto al Titolare

  1. Il responsabile del trattamento informerà tempestivamente il titolare di qualsiasi richiesta ricevuta da un interessato. Il responsabile non risponderà autonomamente a tale richiesta, salvo che sia autorizzato dal titolare a farlo.
  2. Tenendo conto della natura del trattamento, il responsabile assiste il titolare nell’adempimento del suo obbligo di rispondere alle richieste degli interessati che esercitano i loro diritti. Nell’eseguire i propri obblighi ai sensi dei punti (a) e (b), il responsabile agisce conformemente alle istruzioni del titolare.
  3. Oltre all’obbligo del responsabile di assistere il titolare ai sensi del punto 8(b), il responsabile aiuterà il titolare ad adempiere anche ai seguenti obblighi, tenendo conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni disponibili al responsabile:
  4. 1. L’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulle operazioni di trattamento pianificate in materia di protezione dei dati personali (“Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati”), qualora un’operazione di trattamento possa comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  5. 2. L’obbligo di consultare l’autorità o le autorità di controllo competenti prima del trattamento, qualora la valutazione d’impatto indichi che il trattamento comporterebbe un rischio elevato, salvo che il titolare adotti misure atte a mitigare tale rischio.
  6. 3. L’obbligo di garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali, informando il titolare senza indebito ritardo qualora il responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali trattati sono inesatti o obsoleti.
  7. 4. Gli obblighi previsti dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
  8. Le parti specificheranno nell’Appendice III le misure tecniche e organizzative adeguate affinché il responsabile aiuti il titolare ad attuare la presente clausola, incluso l’ambito e la portata dell’assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica delle violazioni di dati personali

In caso di violazione di dati personali, il responsabile coopera e assiste il titolare nell’adempimento dei suoi obblighi ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o, se applicabile, degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili al responsabile.

9.1. Violazione relativa ai dati trattati dal Titolare

In caso di violazione di dati personali che coinvolge dati trattati dal titolare, il responsabile fornirà al titolare la seguente assistenza:

  1. Segnalare la violazione di dati personali all’autorità o alle autorità di controllo competenti senza indebito ritardo non appena venuto a conoscenza della violazione (a meno che la violazione non sia improbabile che comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche).
  2. Fornire le seguenti informazioni, che devono essere incluse nella notifica del titolare conformemente all’articolo 33(3) del Regolamento (UE) 2016/679, comprendendo almeno:
    • 1. La natura dei dati personali, comprese, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo degli interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo dei registri di dati personali interessati.
    • 2. Le probabili conseguenze della violazione dei dati personali.
    • 3. Le misure adottate o proposte dal titolare per affrontare la violazione dei dati personali e, se del caso, le misure per attenuarne i possibili effetti negativi.
  3. Se e nella misura in cui non tutte le informazioni possano essere fornite contemporaneamente, la notifica iniziale conterrà le informazioni disponibili in quel momento, con ulteriori informazioni fornite non appena disponibili, senza indebito ritardo.
  4. Assistere nell’adempimento dell’obbligo ai sensi di [OPZIONE 1: articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679] o [OPZIONE 2: articolo 35 del Regolamento (UE) 2018/1725] di informare prontamente gli interessati in merito alla violazione dei dati personali qualora la violazione sia suscettibile di comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione relativa ai dati trattati dal Responsabile

In caso di violazione di dati personali relativa a dati trattati dal responsabile, quest’ultimo notificherà il titolare senza indebito ritardo non appena venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica comprenderà almeno le seguenti informazioni:

  1. Una descrizione della natura della violazione (inclusi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo degli interessati coinvolti e il numero approssimativo dei registri di dati personali interessati).
  2. I dati di contatto di un punto di riferimento presso il quale ottenere ulteriori informazioni sulla violazione dei dati personali.
  3. Le probabili conseguenze e le misure adottate o proposte per affrontare la violazione dei dati personali, comprese le misure finalizzate a mitigare i possibili effetti negativi.

Se e nella misura in cui non tutte le informazioni possano essere fornite contemporaneamente, la notifica iniziale conterrà le informazioni disponibili in quel momento, con ulteriori informazioni fornite non appena disponibili, senza indebito ritardo.

Le parti specificheranno nell’Appendice III tutte le ulteriori informazioni che il responsabile deve fornire per assistere il titolare nell’adempimento dei suoi obblighi ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Violazione delle Clausole e risoluzione dell’Accordo

  1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, se il Responsabile non adempie ai propri obblighi previsti dalle presenti Clausole, il Titolare può incaricare il Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando non venga ripristinata la conformità alle presenti Clausole o fino alla risoluzione dell’accordo. Il Responsabile informerà tempestivamente il Titolare qualora, per qualsiasi motivo, non sia in grado di rispettare le presenti Clausole.
  2. Il Titolare ha il diritto di risolvere l’accordo nella misura in cui esso riguarda il trattamento dei dati personali in conformità alle presenti Clausole se:
    • 1. Il Titolare ha sospeso il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile ai sensi del punto (a) e la conformità alle presenti Clausole non è stata ripristinata entro un periodo ragionevole, in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
    • 2. Il Responsabile viola in modo sostanziale o ripetuto le presenti Clausole o non adempie ai propri obblighi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725;
    • 3. Il Responsabile non rispetta una decisione vincolante di un tribunale competente o di un’autorità di controllo competente in merito ai suoi obblighi ai sensi delle presenti Clausole, del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.
  3. Il Responsabile ha diritto di risolvere l’Accordo nella misura in cui esso riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi delle presenti Clausole qualora il Titolare insista nel pretendere l’osservanza delle proprie istruzioni dopo aver ricevuto dal Responsabile la notifica che tali istruzioni violano i requisiti legali applicabili ai sensi della Clausola 7.1(b).
  4. Alla cessazione dell’accordo, il Responsabile, secondo la scelta del Titolare, dovrà cancellare tutti i dati personali trattati per conto del Titolare e certificare al Titolare di averlo fatto, oppure restituire tutti i dati personali al Titolare e cancellare le copie esistenti, salvo che sussista un obbligo di conservazione dei dati personali ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro. Fino alla cancellazione o restituzione dei dati, il Responsabile continuerà a garantire la conformità alle presenti Clausole.

ALLEGATO I

Elenco delle Parti

Titolare del trattamento: Dr. Sebastian Kraska, IITR Datenschutz GmbH, [email protected]

Cliente identificato nella conferma d’ordine per l’utilizzo della piattaforma friendlyway con nome e indirizzo.

Responsabile del trattamento: 

Nome: SaM Digital Solutions GmbH

Indirizzo: Roemerstrasse 32, 82205 Gilching

Nome, posizione e dati di contatto della persona di riferimento: Anton Dechko, Amministratore Delegato

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

  • Clienti
  • Interessati
  • Dipendenti
  • Persone di contatto

Categorie di dati personali trattati:

  • Dati di autenticazione
  • Dati di contatto (cognome, nome)
  • Dati di comunicazione (email, numero di telefono
  • Numero di passaporto o di documento d’identità
  • Orari di lavoro o presenza di dipendenti o persone esterne, ospiti

Dati sensibili trattati (se applicabile) e limitazioni o garanzie applicate che considerano pienamente la natura dei dati e i rischi associati, ad es. rigorosa limitazione della finalità, restrizioni di accesso (incluso accesso solo per dipendenti adeguatamente formati), registri degli accessi ai dati, restrizioni a ulteriori trasferimenti o misure di sicurezza aggiuntive.

Nessuno

Tipologia di trattamento:
Trattamento dei dati nell’ambito della fornitura e dell’utilizzo della piattaforma friendlyway.

Finalità del trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento:
Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare al fine di agevolare l’utilizzo della piattaforma friendlyway e per eventuali lavori di manutenzione sulla piattaforma stessa.

Durata del trattamento dei dati:
Il periodo di trattamento dei dati corrisponde alla durata dell’accordo per l’utilizzo della piattaforma friendlyway.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili devono essere indicati anche oggetto, natura e durata del trattamento:

  • Google Cloud EMEA Limited
    • Oggetto dell’accordo: Infrastruttura cloud (Kubernetes gestito)
    • Accesso ai dati per fornire servizi di hosting
    • Luogo del trattamento: Regione Europe-West3 (Germania, Francoforte)
  • SaM Solutions GmbH & Co. KG
    • Oggetto dell’accordo: Monitoraggio e gestione delle applicazioni di infrastruttura cloud
    • Accesso ai dati per fornire i servizi
    • Luogo del trattamento dei dati: Germania

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, incluse quelle per garantire la sicurezza dei dati

SPIEGAZIONE:
Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo specifico; una descrizione generica non è sufficiente.

2.1 Controllo degli accessi (Art. 32(1)(b) GDPR)
(È obbligo del contraente implementare misure specifiche di sicurezza dei dati al posto dei soli esempi riportati di seguito)
Deve essere impedito l’accesso non autorizzato, inteso in termini spaziali. Misure tecniche e organizzative di controllo degli accessi, in particolare per legittimare le persone autorizzate:

  • Chiavi/assegnazione delle chiavi
  • Sicurezza delle porte (serratura elettronica, ecc.)
  • Dispositivi di sorveglianza, ad es. sistemi di allarme, videosorveglianza/TV.

2.2 Controllo dell’accesso ai sistemi (Art. 32(1)(b) GDPR)

Prevenire l’uso non autorizzato del sistema e l’accesso non autorizzato ai sistemi informatici.

  • Procedure di gestione delle password (inclusi caratteri speciali, lunghezza minima, cambi periodici)
  • Blocco automatico (ad es. password o funzione di pausa)
  • Creazione di un profilo utente principale per ciascun utilizzatore
  • Crittografia dei supporti dati.

2.3 Controllo degli accessi logici e crittografia (Art. 32(1)(b) GDPR)

Prevenire azioni non autorizzate nei sistemi IT oltre i permessi concessi (lettura, copia, modifica o cancellazione). Progettazione, monitoraggio e registrazione di concetti di autorizzazione e accesso basati sulla domanda:

  • Permessi differenziati (profili, ruoli, transazioni e oggetti)
  • Valutazione e monitoraggio regolari delle autorizzazioni esistenti
  • Aggiornamento o cancellazione rapida
  • Crittografia dei dati.

2.4 Controllo del trasferimento dei dati (Art. 32(1)(b) GDPR)

La comunicazione di dati personali deve essere regolamentata: trasferimento elettronico, trasporto di dati, controllo del trasferimento.

  • Misure per trasporto, trasmissione, trasferimento o archiviazione dei dati su supporti (manuali o elettronici), con successiva verifica:
    • Crittografia/connessione a tunnel (VPN = Virtual Private Network)
    • Registrazione dei log
    • Sicurezza del trasporto.

2.5 Controllo dell’inserimento dei dati (Art. 32(1)(b) GDPR)
Garantire la tracciabilità e la documentazione della gestione e manutenzione dei dati.

Misure per verificare successivamente se e da chi i dati siano stati inseriti, modificati o cancellati:

  • Registrazione e valutazione dei log.

2.6 Controllo degli ordini (Art. 32(1)(d) GDPR)
Garantire il trattamento dei dati oggetto di contratto in conformità alle istruzioni.

Misure tecniche/organizzative per distinguere le competenze tra cliente e contraente:

  • Modello di contratto chiaro
  • Formalizzazione della presa in carico dell’ordine
  • Controllo dell’esecuzione del contratto.

2.7 Controllo della disponibilità e rapido ripristino dei dati (Art. 32(1)(b), (c) GDPR)
I dati devono essere protetti contro distruzione o perdita accidentale o intenzionale, garantendo il rapido ripristino della disponibilità e dell’accesso ai dati personali in caso di incidenti fisici o tecnici.

  • Procedure di backup
  • Mirroring dei dischi rigidi, ad es. procedure RAID
  • Alimentazione di emergenza (UPS)
  • Protezione antivirus/firewall.

2.8 Controllo della separazione (Art. 32(1)(b) GDPR)
I dati raccolti per scopi diversi devono essere trattati separatamente.Misure per il trattamento separato (archiviazione, modifica, cancellazione, trasmissione) dei dati per finalità diverse:

  • Separazione funzionale/produzione/testing
  • Sandboxing.

2.9 Resilienza (Art. 32(1)(b) GDPR)

Garantire che i sistemi di trattamento dei dati siano resilienti, cioè sufficientemente robusti da assicurare la funzionalità anche in condizioni di accesso intensivo o di elevato utilizzo.

  • Monitoraggio dell’uso delle risorse
  • Componenti di sistema e di rete ridondanti
  • Revisione e adeguamento dei requisiti di banda per nuovi acquisti e operazioni in corso
  • Misure specifiche contro attacchi DDoS (CDN, DNS, ecc.).

2.10 Pseudonimizzazione (Art. 32(1)(a) GDPR)

I dati personali devono essere trattati in modo che non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative adeguate.

  • Pseudonimizzazione nelle copie di sistema.

2.11 Crittografia (Art. 32(1)(a) GDPR)

Utilizzo di metodi di crittografia allo stato dell’arte.

  • Piattaforma per lo scambio sicuro di file
  • Crittografia dei siti web, in particolare nei campi di contatto.

2.12 Procedura di revisione, valutazione e audit regolari (Art. 32(1)(d) GDPR; Art. 25(1) GDPR)
Implementare procedure per la revisione, la valutazione e la verifica periodica dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento:

  • Gestione della protezione dei dati
  • Gestione della risposta agli incidenti.

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili

SPIEGAZIONE:

Il presente allegato deve essere compilato se è stata concessa un’autorizzazione separata per l’utilizzo di sub-responsabili (Clausola 7.7, lettera a).

Il titolare ha autorizzato l’utilizzo dei seguenti subcontraenti di trattamento:

Nome: Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, Regione europe-west3 (Germania, Francoforte)

Descrizione del trattamento (inclusa la delimitazione esplicita delle responsabilità se vengono autorizzati più sub-responsabili): 

Vedi Allegato II sopra

Nome: SaM Solutions GmbH & Co. KG, Roemerstrasse 32, 82205, Gilching, Germania

Descrizione del trattamento (inclusa la delimitazione esplicita delle responsabilità se vengono autorizzati più sub-responsabili): 

Vedi Allegato II sopra